Art. 3.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale e che sono sottoposte a un controllo permanente da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo e delle istituzioni.
      2. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al comma 3 per un

 

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periodo transitorio non superiore a cinque anni.
      3. Alle imprese insediate nella zona franca è riconosciuto un credito d'imposta, pari a una percentuale del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima. Tale credito d'imposta è usufruibile entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.
      4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è attribuito con una percentuale annuale decrescente nell'arco dei cinque anni del periodo transitorio previsto dal comma 2. Tale percentuale può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di favorire la ricerca e l'innovazione, nonché la promozione della crescita dimensionale delle imprese e per promuovere interventi a finalità ambientale.
      5. Per la concessione di un contributo straordinario per le spese di avviamento, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, in favore di ogni singolo nuovo insediamento produttivo realizzato da parte di imprese nell'area della zona franca, il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato a conferire al consorzio di cui all'articolo 4 una somma pari a 8 milioni di euro annui.
      6. Le imprese ubicate nella zona franca possono definire, a mezzo di accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, minori o superiori livelli salariali ed una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito dai contratti nazionali di lavoro vigenti.
      7. Nel territorio della zona franca il sistema creditizio e bancario contribuisce, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di accordi da realizzare, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali di interesse nel medesimo territorio.
      8. Per un periodo pari a ventiquattro mesi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.
 

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